Comunicato n°65 del 26 agosto 2022

Ordinanza n 56 in materia di delocalizzazione. Ordinanza n 57 in materia di contributi per traslochi e depositi

In data odierna sono state adottate le sopra richiamate ordinanze.

L’Ordinanza n. 56, anche in accoglimento a richieste pervenute da parte di alcuni cittadini, modifica in parte l’ordinanza n. 18 in materia di delocalizzazione. Di particolare interesse la previsione della possibilità di acquistare con fondi propri ed a proprio rischio immobile sostitutivo ancor prima della adozione del provvedimento di concessione del contributo per l’acquisto, ma successivamente alla avvenuta demolizione dell’immobile da delocalizzare, al fine di profittare di eventuali occasioni per l’acquisto offerte dal mercato. Si prevede altresì un importo del contributo per la delocalizzazione di capannoni in conformità a quanto stabilito con l’ordinanza n. 31 per tale tipologia di immobili.

Nel caso di ricostruzione in altro sito la prima rata di acconto in anticipazione viene portata dal 25% al 30% così come fatto per le ordinanze nn. 14 e 30. È fissato in 120 giorni dalla notifica del provvedimento di determina definitiva del contributo massimo concedibile il termine per presentare l’istanza di concessione del contributo per l’acquisto dell’immobile equivalente o per la ricostruzione in altro sito.

L’ Ordinanza n. 57 estende il contributo per traslochi e depositi anche laddove l’immobile danneggiato abbia destinazione diversa da quella di abitazione principale nonché agli immobili con esito F (inagibili per danno indotto). Il termine per la presentazione dell’istanza è quello del 31 Dicembre 2022.

Il Commissario Straordinario
                                                                                                               Dott. Salvatore Scalia

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