L’art. 9 del d.l. 32/2019, nello statuire l’ordine di priorità da seguire nel percorso ricostruttivo post sisma, non ha individuato, né poteva farlo, l’ampiezza da attribuirsi al concetto di “abitazione principale” se non con riferimento alla legge 214/2011; occorre pertanto provvedere ad individuare l’ampiezza da attribuirsi a tale concetto sul piano dello spazio. Certamente la ratio della norma va individuato nell’attribuire priorità alla ricostruzione delle abitazioni principali in tutta la loro ampiezza e non certo parzialmente. In tal senso si dà qui di seguito luogo ad interpretazione autentica della norma ed alle conseguenti linee guida.
Il concetto di “abitazione principale” indicato nelle ordinanze commissariali va inteso estensivamente, e non va limitato alle mere risultanze catastali che hanno preminente valenza fiscale e funzione non costitutiva ma di mera pubblicità.
Per “abitazione principale” ha da intendersi l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ivi comprese quelle parti dell’edificio che, seppur catastalmente distinte rispetto a quelle ove il possessore ha residenza anagrafica, sono abitualmente utilizzate in uno a quest’ultimo, per la loro collocazione e/o destinazione d’uso, in quanto facenti parte del medesimo edificio, confinanti o sovrapposte e come desumibile, a titolo di esempio, dall’esistenza di un ingresso comune, specie se esclusivo, da unicità di una o più utenze, dal collegamento stabile tra le unità immobiliari.
La valutazione in merito è di competenza dell’istruttore della Struttura Commissariale, che sul punto motiverà specificatamente, sulla base della concreta situazione dei luoghi nonché, eventualmente, delle dichiarazioni rese dall’istante, di documentazione dalla quale si tragga che all’epoca del sisma l’immobile era nella disponibilità dell’istante e non in uso a terzi o, se indispensabile, a seguito di sopralluogo da condursi in contraddittorio con la parte istante.
La presente verrà pubblicata sul sito commissariale e comunicata ai Comuni, ai Dirigenti degli Uffici sisma, agli Ordini professionali e al coordinamento dei comitati dei terremotati.
Acireale, 22/11/2021
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia