Circolare n°2 del 13 settembre 2021

13 Settembre 2021

Circolare esplicativa relativa al contributo per interventi su elementi costruttivi non strutturali, anche in ipotesi in cui siano gli unici a determinare l’esito di inagibilità, ed alla interpretazione del termine “opere strutturali” alle quali destinare almeno il 40% del contributo concesso ai sensi delle Ordinanze Commissariali nn. 7/2020, 14/2020, 30/2021 e 31/2021

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Con la presente si intendono fornire indicazioni relative alle seguenti questioni, per le quali è sorto un dubbio interpretativo nella prassi di applicazione delle Ordinanze:

  1. ammissibilità a contributo degli interventi su elementi costruttivi non strutturali (tamponature e/o tramezzi);
  2. idem c.s. nell’ipotesi in cui i danni agli elementi costruttivi non strutturali siano gli unici ad avere determinato l’esito Aedes di inagibilità, totale o parziale;
  3. significato della nozione di “opere strutturali” a cui destinare almeno il 40% del contributo concesso, ai sensi delle Ordinanze nn. 7/2020, 14/2020, 30/2021 e 31/2021.

I contenuti della presente circolare sono stati elaborati sulla base di lungo ed articolato dibattito tra tutti i componenti della Struttura Commissariale e di Invitalia compendiato, per ultimo, nel verbale n.50 del 1/9/2021, nonché a seguito di parere espresso in merito dal consulente Architetto Giuseppe Licciardello, anche alla luce di precedenti esperienze in materia di ricostruzione post sisma, con nota trasmessa il 16/8/2021.

Le linee guida contenute nella presente circolare, che verranno seguite nell’istruttoria delle istanze di contributo, sono le seguenti:

 

In ordine al punto 1) si ritiene che siano ammissibili a contributo gli interventi eseguiti, conformemente alle NCT 2018, sugli elementi costruttivi non strutturali (tamponature e/o tramezzi) degli edifici danneggiati dal sisma del 26.12.2018 e dichiarati inagibili con esito “B”, “C”, o “E” della scheda Aedes.

Militano a favore di questa conclusione diverse argomentazioni:

  • è indubbio che, soprattutto quando entrano in gioco azioni orizzontali dovute al sisma, anche gli elementi costruttivi non strutturali (tamponature e/o tramezzi) influiscono sul comportamento sismico complessivo dell’edificio e sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone;
  • pertanto, concedere il contributo per danni non strutturali risponde all’esigenza che l’intervento di ricostruzione assicuri “la riduzione delle situazioni di rischio sismico” e consegua “il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile”, così come imposto dalla 55/2019 (v. art. 3 e 11);
  • le nuove NTC2018 prescrivono in più punti di tenere in conto il contributo delle tamponature al comportamento del sistema strutturale complessivo dell’edificio in termini di rigidezza e resistenza. In particolare, il § 7.3.6, prevede una esplicita “verifica di stabilità (STA)” anche per gli elementi non strutturali, più specificamente disciplinata dal § 7.3.6.2 “Per gli elementi non strutturali devono essere adottati magisteri atti ad evitare la possibile espulsionesotto l’azione della Fa (v. § 7.2.3) corrispondente allo SL e alla CU considerati”;
  • nella Circolare esplicativa delle NTC 2018 (n. 7 del 21.01.2019), viene aggiunta, al § C7.3.6.3 – ELEMENTI NON STRUTTURALI (NS), questa prescrizione: “Il controllo del danno negli elementi non strutturali si effettua, in maniera indiretta, intervenendo sulla rigidezza degli elementi strutturali al fine di contenere gli spostamenti di interpiano, come indicato al § 7.3.6.1. Devono essere eseguite invece verifiche dirette in termini di stabilità. La prestazione, consistente nell’evitare la possibile espulsione delle tamponature sotto l’azione della F, si può ritenere conseguita con l’inserimento di leggere reti da intonaco sui due lati della muratura, collegate tra loro ed alle strutture circostanti a distanza non superiore a 500 mm sia in direzione orizzontale sia in direzione verticale, ovvero con l’inserimento di elementi di armatura orizzontale nei letti di malta, a distanza non superiore a 500 mm”;
  • coerentemente, già nella fase emergenziale della ricostruzione post sisma dell’area etnea, al fine di rendere operativi i contributi dei cd. 25.000 euro (ex artt.6 e 7 della OCDPC 566 del 28.12.2018), si rese necessario integrare il Prezzario Unico Regionale per ilavori pubblici Sicilia 2019 proprio con le voci relative agli interventi di presidio sismico sulle tamponature, previsti dalle NTC 2018. Si veda n. Ordine 9 Codice articolo PN.5.1.1: “Fornitura e posa in opera di un presidio sismico delle partizioni secondarie certificato, atto a verificare collassi fragili e possibile espulsione delle tamponature con riferimento alle norme tecniche di vigenti (punto 7.3.6.3 delle NTC 2018)”;
  • la voce 8.4.1 delle NCT 2018 menziona espressamente tra gli interventi di riparazione o intervento locale, anche gli interventi finalizzati ad “impedire fenomeni di collasso locale”.

Va da sé che sarà necessario, da parte del tecnico istruttore, verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti di accesso al contributo, nonché la congruità tecnico-economica degli interventi proposti dal progettista.

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In ordine al punto 2) si ritiene che la soluzione fornita al punto 1) sia valida anche nell’ipotesi in cui i danni agli elementi non strutturali (tamponature e/o tramezzi) siano stati gli unici a determinare l’esito di inagibilità, totale o parziale, dell’immobile.

Pertanto, anche in assenza di danni agli elementi costruttivi strutturali (travi, pilastri, fondazioni, ecc.) l’edificio inagibile dichiarato inagibile con esito “B”, “C”, o “E” della scheda Aedes potrà accedere al contributo per la ricostruzione.

Quest’ultimo sarà prioritariamente (per almeno il 40%, v. infra punto 3) destinato agli interventi da eseguire, conformemente alle NCT 2018, sugli elementi costruttivi non strutturali (tamponature e/o tramezzi).

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In ordine al punto 3) l’espressione “opere strutturali” alle quali destinare almeno il 40% del contributo concesso secondo quanto indicato nelle ordinanze commissariali nn. 7/2020, 14/2020, 30/2021 e 31/2021 va intesa nel seguente modo: per “opere strutturali” sono da intendersi le opere che migliorano il comportamento globale della costruzione secondo la classificazione NTC 2018 della tipologia di intervento che il tecnico sceglie di eseguire sull’edificio danneggiato, vale a dire Riparazione o intervento locale (§ 8.4.1), Miglioramento (§ 8.4.2) o Adeguamento (§ 8.4.3).

Con tale interpretazione, da leggersi in combinato disposto con i due precedenti chiarimenti, si intende:

  • facilitare l’individuazione delle opere a cui si riferisce la percentuale di contributo riservata, in quanto è sufficiente ricorrere alle NTC 2018 e alle tipologie di intervento ivi indicate;
  • sgombrare il campo dall’equivoco (sorto tra i tecnici della ricostruzione etnea) che anche un intervento su elementi costruttivi non strutturali può ricadere nelle previsioni delle NTC 2018, in quanto rilevante ai fini del miglioramento complessivo del comportamento sismico dell’edificio;
  • conseguentemente, si chiarisce che per ogni livello operativo – incluso il livello operativo L0 – è possibile destinare almeno il 40% del contributo “alle opere strutturali” nel senso meglio sopra specificato.

 

   Il Commissario Straordinario

                                                                                                                       Dott. Salvatore Scalia 

 

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