La scheda AeDES va compilata per un intero edificio, intendendo per edificio una unità strutturale “cielo terra”, individuabile per omogeneità delle caratteristiche strutturali e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche, nonché per differenza di altezza, piani sfalsati e così via.
L’intervento di riparazione dovrà considerare l’edificio nella sua interezza, sia nel caso di istanza presentata ai sensi dell’Ordinanza n.7 del 25 maggio 2020, sia nel caso di istanza presentata ai sensi dell’Ordinanza n.14 del 30 settembre 2020.
Qualora per lo stesso edificio condominiale siano state redatte più schede AeDES (con esito B, C o E) riferite alle singole unità immobiliari che lo compongono o solo ad alcune di esse, l’intero edificio ha comunque diritto al contributo del Commissario.
In caso di danno lieve, ad esempio un danno che interessi solo tramezzature interne, controsoffitti etc. e non riguardi le parti strutturali, si può eventualmente procedere con una riparazione del danno/rafforzamento locale sulle singole unità immobiliari danneggiate.
Nella scheda parametrica dell’Ordinanza n.14, il danno e la relativa vulnerabilità devono essere inseriti considerando l’intero edificio.
Si sottolinea, infine, che anche con un livello operativo L0 è possibile intervenire con miglioramento sismico.