Il seguente testo coordinato ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato digitalmente, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;
vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza; visto l’art. 57 comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, con il quale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza;
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;
considerato che, l’art. 7 comma 2 prevede che il Commissario provvede con propri atti, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico soggiungendo, all’art. 18, che egli, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia finanziaria e contabile nell’ambito delle risorse assegnate;
considerato che l’art. 10 comma 2 bis prevede che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento quelle relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive;
considerato che l’art. 7 comma 6 dell’Ordinanza n. 14 del 30 settembre 2020 rimanda a successiva ordinanza la disciplina per la presentazione delle domande di contributo relative la riparazione dei muri contenimento danneggiati dal sisma presentate dai soggetti legittimati differenti da quelli previsti dal comma 1 e 2 dell’Ordinanza 14 del 30 settembre 2020;
considerato che nella percentuale di contribuzione alle spese necessarie alla ricostruzione occorre tenere conto dei criteri di priorità indicati dalla legge, delle esigenze primarie da garantire alla luce della lettura costituzionalmente orientata della normativa ed in particolare della particolare valenza paesaggistica e culturale delle opere in parola, con particolare riferimento alla tipologia costruttiva dei c.d.” muretti a secco”, peraltro tutelati dall’UNESCO
considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero degli Interni giusta art. 30 decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189;
rilevato che l’art. 10, comma 10, del d.l. 32/2019 prevede che i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione non sono ricompresi tra quelli di cui all’art 1, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
informati la Regione Sicilia, la Protezione Civile Nazionale e Regionale, il Commissario per l’emergenza, i Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, il Genio Civile e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, l’Ente Parco dell’Etna ed i Comitati dei Terremotati, ai quali è stata inviata copia della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;
DISPONE
Articolo 1
Ambito di applicazione
- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai muri di contenimento siti nei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, individuati nell’Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 ed ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156, che risultano danneggiati.
- Agli effetti della presente ordinanza:
- a) per «muri di contenimento» si intendono le opere realizzate per contrastare i movimenti del terreno;
- b) per «prezzario regionale» si intende il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana, approvato con decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 16 gennaio 2019, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 1° febbraio 2019, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) per «allegato al D.A. n. 14/GAB del 25/02/2015» si intende il Prezzario Regionale per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali;
- d) per «decreto-legge» o «d.l.» si intende il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, che riguarda la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 ed ulteriormente modificato dalla legge 156/2019;
- e) per «DDR n. 8 del 13 gennaio 2020» si intende l’Adeguamento dell’elencazione transitoria di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n°55, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 12 dicembre 2019, n°156 all’art. 94 bis del DPR 380/2001.
Articolo 2
Soggetti legittimati
- I proprietari di terreni o di edifici diversi da quelli di cui all’art. 7 commi 1 e 2 dell’ordinanza n. 14 del 30 settembre 2020, nei quali insistono muri di contenimento di cui all’art. 10, comma 2 bis del d.l. 32/2019 e specificati nella seguente ordinanza;
- In caso di trasferimento a terzi dei diritti, il contributo spettante verrà attribuito all’avente causa agli stessi termini e condizioni ascrivibili al dante causa.
Articolo 3
Modalità e termine di presentazione dell’istanza di contributo
(Articolo modificato al comma 2 dall’Ordinanza 47 del 29 aprile 2022)
- I soggetti di cui all’articolo precedente trasmettono, per tramite del tecnico incaricato, l’istanza di contributo (redatta secondo l’allegato “mod. muri”) al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato il muro di contenimento danneggiato, unitamente al progetto e alla documentazione in relazione al titolo abilitativo necessario ed in base alla tipologia dell’intervento.
- L’istanza di contributo, nonché tutte le istanze inerenti e conseguenti, sono trasmesse ai Comuni dotati di piattaforma digitale a mezzo dei sistemi connessi, mentre per gli altri Comuni sono trasmesse mediante PEC, contenente tutti i documenti a firma digitale del solo professionista incaricato. L’istanza di contributo (mod. muri), senza alcuna documentazione allegata, è altresì per conoscenza trasmessa al Commissario straordinario tramite PEC all’indirizzo sisma2018ct@pec.governo.it. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di contributo è fissato alla data del 30 novembre 2022.
- Ai sensi dell’allegato A al DDG n. 8 del 13 gennaio 2020, sono disciplinate, in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, le procedure da parte degli Uffici del Genio Civile per il rilascio della autorizzazione preventiva, per il deposito del progetto, ovvero per la sola comunicazione se identificate come attività libere.
Articolo 4
Contenuto dell’istanza ed allegati
- L’istanza, redatta dal richiedente su apposito modello predisposto ( muri), ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 deve indicare:
- a) i dati anagrafici completi del richiedente il contributo, il diritto legittimante (proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento) e la relativa quota di spettanza;
- b) i nominativi dei tecnici incaricati della progettazione, i quali devono essere in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico, ivi compresi i requisiti di cui all’art.83, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre 2011 n. 159 e di quelli previsti dall’art. 17, commi 1 e 2, del d.l.;
- c) l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, scelta tra le imprese che risultano iscritte all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.
- Alla richiesta di contributo devono essere allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, i seguenti documenti:
- a) la relazione tecnica asseverata, a firma del tecnico incaricato, attestante il nesso di causalità diretto tra il danno riscontrato e gli eventi sismici del 26 dicembre 2018;
- b) dichiarazione del richiedente con la quale si attesti che, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, non ha usufruito, o richiesto di usufruire, di ulteriore contributo o indennizzo pubblico o privato a seguito dell’evento sismico del 26 dicembre 2018. In caso contrario, il richiedente deve dichiarare la provenienza del contributo o dell’indennizzo e l’entità dello stesso, specificando se le relative somme siano state liquidate o riscosse;
- c) progetto degli interventi che si intendono eseguire con la documentazione necessaria in relazione al tipo di intervento da effettuare:
- I. Copia del titolo abilitativo;
- II. relazione generale con indicazione degli interventi da eseguire, elaborati a norma della vigente legislazione e nei limiti di quanto disposto dalle N.T.C. di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018;
- III. relazione geologica;
- IV. relazione geotecnica;
- V. indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche e specialistiche;
- VI. relazione tecnica e storico artistica;
- VII. stralcio aerofotogrammetrico del lotto interessato;
- VIII. rilievo fotografico del danno;
- IX. piante prospetti e sezioni tipo;
- X. calcoli strutturali;
- XI. computo metrico estimativo elaborato in base ai prezzari regionali richiamati all’art.1;
- XII. calcolo delle spese tecniche ed indagini, entro i limiti massimi stabiliti dalla presente ordinanza;
- XIII. quadro economico riepilogativo dell’intervento;
Articolo 5
Istruttoria e concessione del contributo
- L’istruttoria delle pratiche è svolta dal Comune in cui ricade l’immobile danneggiato, anche con l’ausilio del personale di cui all’art. 14 bis del d.l., ed è finalizzata ad accertare la completezza della documentazione richiesta dalla presente ordinanza, a verificare la rispondenza delle opere preventivate agli elaborati progettuali, la regolarità del computo metrico estimativo e la corretta applicazione del Prezzario regionale nonché dell’allegato al D.A. n. 14/GAB del 25/02/2015, ad accertare la compatibilità urbanistica, la sussistenza dei titoli che legittimano la richiesta di contributo, la rispondenza alle prescrizioni adottate con la presente ordinanza nonché alla verifica o adozione del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato e acquisite le autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso necessari tramite la piattaforma “Sismica Sicilia”.
- Nel corso dell’attività istruttoria viene applicato prioritariamente l’art. 18 della legge della Regione Siciliana del 21 maggio 2019 n. 7.
- Il Comune acquisisce la CILA/SCIA o rilascia il permesso di costruire, determina il costo delle opere giusta quanto previsto dalla presente ordinanza e verifica, sulla base degli atti, il diritto al contributo e l’ordine di priorità così come indicato dall’art. 9 comma 1 lettera d) del d.l., trasmette al Commissario straordinario la quantificazione del costo dell’intervento unitamente alla documentazione allegata.
- Il Commissario, ricevuti gli atti di cui al precedente comma, si determina in ordine alla concessione dello stesso ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza, informandone il Comune ed il richiedente. In caso di accoglimento dell’istanza, il Commissario inserisce in un elenco denominato “Contributi muri di contenimento” i relativi beneficiari e l’importo spettante;
- Il comune potrà richiedere il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 solo previa autorizzazione del Commissario Straordinario prima dell’erogazione del contributo;
- L’importo del contributo sarà erogato con le stesse modalità e con i medesimi termini previsti per gli immobili adibiti ad attività produttive;
- La concessione del contributo, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del d.l., è annotata nei registri immobiliari a cura del Commissario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.
Articolo 6
Determinazione del contributo e tipologia di interventi
(Articolo modificato al comma 1 lettere a), b) dall’Ordinanza 81 del 6 novembre 2023)
- Sono ammessi a contributo, ai sensi dell’art. 10, comma 2 bis, del d.l., i costi relativi alla realizzazione di muri di contenimento danneggiati dal sisma e usufruiscono di un contributo la cui aliquota massima di concorrenza verrà definita con successivo provvedimento per le attività produttive e nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite all’ufficio del Commissario del costo di seguito determinato:
- a) per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato e con pietrame esistente sul fondo, il costo sarà pari a 120 euro/mq;
- b) per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato con pietrame proveniente dall’esterno del fondo lavorato e smussato a mano, il costo sarà pari a 160 euro/mq;
- c) per muri di diversa fattura da quelli a secco, il costo sarà pari a quello previsto dal Prezzario unico regionale e comunque non superiore a 325,00 euro/mq comprensivo dello scavo.
(1* Costi applicabili, giusta quanto previsto dall’ordinanza 81, a richieste di contributo non decretate al 6.11.2023)
- Ai fini dell’ammissibilità a contributo, il nuovo manufatto dovrà possedere le stesse caratteristiche tecniche e strutturali del muro danneggiato, sebbene adeguato alle vigenti N.T.C. 2018.
Articolo 7
Disciplina delle spese tecniche
- In relazione a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 17 del d.l., il limite massimo di contributo ammissibile per prestazioni professionali, spese tecniche, spese per indagini geologiche, geofisiche e specialistiche, per i muri di contenimento danneggiati dall’evento sismico del 26 dicembre 2018, è quello previsto dall’art. 10 dell’ordinanza 14 del 30 settembre 2020.
Articolo 8
Esecuzione dei lavori nelle more dell’istruzione della domanda
- I soggetti legittimati in possesso di idoneo titolo abilitativo e delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso, relativi all’esecuzione dei lavori sul muro danneggiato dal sisma, che abbiano presentato domanda di contributo secondo quanto previsto dalla presente ordinanza, possono procedere, anticipandone i costi, all’esecuzione dei lavori, nelle more dell’istruzione della domanda senza che ciò comporti pregiudizio all’eventuale diritto al contributo e sempre che i lavori siano eseguiti nel rispetto di quanto regolamentato con la presente ordinanza e della normativa.
- I soggetti di cui al comma precedente, prima dell’inizio dei lavori, comunicano al Comune ed al Commissario straordinario di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, indicando il nominativo del professionista incaricato della progettazione e direzione lavori, in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento dell’incarico e dell’impresa affidataria dei lavori, scelta tra quelle iscritte all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189. In tal caso il Comune, al ricevimento della comunicazione di cui sopra, provvede a generare il CUP
- In nessun caso l’esecuzione dei lavori costituisce titolo per il riconoscimento del contributo qualora questo non fosse dovuto, in tutto o in parte, a conclusione del procedimento istruttorio.
- Completata la fase istruttoria, il Commissario si determina in ordine alla concessione ovvero al rigetto, totale o parziale, dell’istanza di contributo, informandone il Comune ed il richiedente.
- In caso di accoglimento dell’istanza, il Commissario trasferisce al beneficiario le somme del contributo spettante determinato.
- Tutte le spese eseguite e delle quali si chiede l’ammissione al contributo devono rispondere al principio della inerenza, congruità e piena tracciabilità finanziaria ed essere documentate con i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
Articolo 9
Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio
- Ai fini dell’ammissibilità a contributo nonché l’iscrizione nell’elenco “Contributi muri di contenimento”, per le finalità di cui al presente articolo, sarà effettuato dall’ufficio del Commissario un controllo preventivo nel 100% dei casi; la richiesta di sopralluogo è onere dell’istante.
- Le verifiche ed i controlli da parte del Comune sulla conformità dell’intervento alle previsioni del titolo edilizio sono svolte durante l’esecuzione e comunque prima della conclusione dei lavori e della certificazione del direttore lavori di regolare esecuzione delle opere, ai sensi di quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, nonché dalla L. 10 agosto 2016, n. 16. della Regione Siciliana.
Articolo 10
Sospensione e revoca del contributo
- Il Commissario Straordinario procede alla sospensione ed eventualmente alla revoca del contributo, cancellandolo dall’elenco “Contributi muri di contenimento”, qualora sia accertata la inosservanza di quanto previsto nell’ordinanza e non si proceda alla sua regolarizzazione entro i termini indicati nella diffida che il Commissario medesimo provvederà a comunicare, di accertata falsità di atti e dichiarazioni, di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
Articolo 11
Entrata in vigore
- La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario Straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza della Regione Siciliana, ai Dipartimenti della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alla Città Metropolitana di Catania, ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Si riporta il testo dell’Ordinanza nella sua formulazione precedente e vigente fino al 5 novembre 2023:
*1 L’art. 6 comma 1:
- per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato e con pietrame esistente sul fondo, il costo sarà pari a 94 euro/mq;
- per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato con pietrame proveniente dall’esterno del fondo lavorato e smussato a mano, il costo sarà pari a 126 euro/mq;