Piano degli edifici pubblici dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 Dicembre 2018

Ordinanza n°12 del 22 luglio 2020

22 Luglio 2020

Ordinanza n°12 del 22 luglio 2020

Il seguente testo ha la finalità di rendere più accessibile la consultazione dell’ordinanza commissariale nel rispetto della norma sull’accessibilità Direttiva UE 2016/2102 recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 106 del 2018 e non sostituisce in alcun modo il file in formato PDF firmato dal Commissario, che rappresenta l’unico documento legalmente valido al quale fare riferimento.


Secondo stralcio

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019 n. 55;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza.

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12/12/2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

Rilevato che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14, modalità e procedure da seguire per la ricostruzione degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che ha da provvedersi alla predisposizione ed approvazione di un piano per gli edifici di cui sopra che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nel limite delle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’art. 8 indicando i soggetti attuatori;

Letto l’elenco degli edifici pubblici danneggiati fatto pervenire da ciascun ente territoriale e valutata l’entità dei danni e la stima sommaria delle spese necessarie per ripararli nonché le caratteristiche e le finalità istituzionali alle quali ciascun edificio è preposto;

Considerata la necessità di coniugare, per quanto possibile, l’esigenza di cui sopra con quella di sicurezza;

Ritenuto che studi di microzonazione di primo livello, ed in alcuni casi di terzo livello, sono stati disposti dalla Regione Siciliana, e che non si prevedono tempi brevi per la consegna e validazione e che nelle more, sulla base dello studio del territorio effettuato dalla Struttura Commissariale nonché di studi scientifici già pubblicati, è stata predisposta una mappa del territorio terremotato che individua una zona caratterizzata da fagliazione superficiale (detta anche “zona di attenzione”) ed altra, al di fuori di questa, ove l’attività di ricostruzione può essere avviata e che pertanto, allo stato, ha da procedersi prioritariamente alla riparazione degli edifici che ricadono in tale ultima zona;

Sottolineato che il decreto legge 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per l’attuazione degli interventi in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nella redazione dei piani di cui all’art. 13, procedere per stralci, individuando le opere da eseguire nell’immediato che:

  • rispondano a criteri di sicurezza perché non ricadenti in zona di attenzione della mappa citata al precedente punto né in altra zona individuata come instabile negli strumenti urbanistici dei comuni in cui ricadono gli edifici;
  • per quanto possibile, si caratterizzino per uniformità di intervento sul territorio;
  • rientrino tra quelle per le quali gli enti hanno inviato documentazione atta alla valutazione dell’urgenza nel provvedere, alla immediata possibilità di procedere ed alla sommaria entità della spesa da impegnare connessa alla natura delle opere stesse da eseguire;
  • comunque, risultino comprese nelle risorse economiche disponibili, contemperandone il costo con le altre esigenze afferenti alla ricostruzione;

Rilevato che, a seguito di interlocuzione con gli Enti interessati, sono state individuati gli edifici che, alla luce dei criteri più sopra indicati, hanno da essere inseriti nel secondo stralcio del piano per la ricostruzione;

Rilevato che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018 e della Circolare esplicativa alle NTC2018, pubblicata nel S.O. alla G.U. 11.02.2019 n. 35, e che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico di cui all’art. 11 del D.L. 32/2019 o comunque quelle opere che consentano di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso nell’ipotesi di cui all’art. 11 comma 1 lett. c) del citato decreto-legge;

Considerato che questo Commissario si avvale della Struttura di Missione costituita presso il Ministero dell’Interno giusta art.30 del decreto-legge 17.10.2016, n.189;

Letto l’art. 17 comma 4 del D.L. 32/2019 in materia di qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, il quale prevede che per le opere pubbliche, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto legge citato, sono fissati il numero e l’importo complessivo massimo degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai medesimi;

Letti e valutati i provvedimenti adottati in analoga materia dai Commissari del Governo per la ricostruzione in altre zone terremotate del territorio italiano;

Sentiti i consulenti e l’esperto nominati da questo Commissario;

Informati la Regione Siciliana, il Commissario per l’emergenza, i Comuni interessati, l’Ufficio del Genio Civile di Catania e la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, ai quali è stata inviata copia della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;

DISPONE 

Articolo 1
Secondo stralcio del piano e quadro degli interventi

  1. È approvato il secondo stralcio del piano ed il quadro degli interventi per il ripristino degli edifici pubblici dichiarati inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018 verificatosi nell’area etnea di cui all’allegato 1.
  2. Gli interventi di cui al presente provvedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 13 del decreto legge 32/2019, sono finalizzati a ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici di primaria importanza nelle aree terremotate, attesa l’esigenza di assicurare il celere riutilizzo ai fini della ricostruzione ed agli effetti di quanto previsto dall’art. 13 comma 3 del medesimo decreto.

Articolo 2
Attività di progettazione ed indagini preliminari

  1. Per ciascun intervento indicato nell’Allegato 1, la cui sommaria quantificazione della spesa necessaria per il ripristino è stata individuata in premessa, gli Enti proprietari, soggetti attuatori di cui all’articolo 14 del decreto-legge, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, individuano il responsabile unico del procedimento e, in caso di attestata indisponibilità di personale interno in possesso di adeguata professionalità, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvedono ad individuare il professionista cui affidare l’incarico per l’attività di progettazione di livello esecutivo, così come indicato dall’articolo 17, comma 5, del decreto-legge.
  2. Nell’ipotesi di conferimento mediante procedura negoziata, il termine per l’individuazione del professionista è fissato in 45 giorni utili e consecutivi.
  3. Il progetto, redatto secondo quanto previsto dal P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è trasmesso al Commissario Straordinario nei 90 (novanta) giorni successivi al conferimento dell’incarico completo di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa nonché della documentazione riguardante le procedure di affidamento degli incarichi.
  4. Laddove si tratti di interventi di recupero di edifici vincolati, come beni culturali e di interesse storico – artistico, gli incarichi di progettazione dovranno essere affidati a professionisti in possesso di idoneo titolo di studio per interventi nel settore dei Beni Culturali che abbiano i requisiti di cui all’art. 17, comma 1, del decreto-legge 32/2019 e con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo e dall’art. 13, comma 7.
  5. Nell’affidamento degli incarichi, i soggetti attuatori assicurano che l’individuazione dei professionisti affidatari avvenga nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e concorrenza tramite le procedure indicate nel comma 5 dell’art. 17 del decreto legge 32/2019 con le deroghe previste dal decreto legge 16.07.2020, n. 76, pubblicato nella G.U. n. 178 del 16.07.2020 – S.O. n. 24/l – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
  6. In aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, i soggetti attuatori, in caso di attestata indisponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità, possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara per gli affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, ove ne ricorrano le condizioni, si applica il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possono essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.
  7. Nella determina a contrarre, il soggetto attuatore, avuto riguardo alla natura ed entità degli interventi da eseguire e dandone comunicazione al commissario straordinario, può motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 2.
  8. Ai sensi dell’art. 17, comma 4, del decreto-legge 32/2019, il numero massimo degli incarichi che ciascuno dei soggetti indicati nei precedenti commi può assumere contemporaneamente è di 2 (due) tenendo conto dell’organizzazione ch’essi possono dimostrare.
  9. Per tutte le attività tecniche poste in essere sulla base della presente ordinanza, ad esclusione delle indagini e delle prestazioni specialistiche, il limite massimo di contributo ammissibile per prestazioni professionali e spese tecniche è stabilito nella misura complessiva del 12,50% per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro e del 10% per gli ulteriori importi superiori e fino a 1.000.000 di euro e dell’8% per importi fino a 2.000.000 di euro al netto di Iva e contributi previdenziali.
  10. L’importo complessivo massimo dell’onorario e delle spese per gli incarichi di progettazione ricevuti, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, è fissato nel limite del 5% dell’importo dei lavori così come individuato nella media della quantificazione dei danni di cui all’Allegato 1. Per le indagini e le prestazioni specialistiche è riconosciuto un contributo massimo del 2,5% sull’importo dei lavori a base d’asta sino a 500.000,00 euro e del 2,0% per la parte eccedente tale importo, al netto di Iva e contributi previdenziali.
  11. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni per incarico parziale.

Articolo 3
Approvazione dei progetti e concessione del contributo

  1. Il Commissario, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del decreto-legge, previo esame dei progetti e verifica della congruità economica degli stessi, acquisiti i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti, anche mediante apposita Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il provvedimento di concessione del contributo nei limiti dell’importo programmato e dispone che il soggetto attuatore dia avvio alla procedura d’appalto anche in conformità e con le modalità previste dal citato articolo 13 del decreto legge 32/2019 con le deroghe previste dal decreto legge 16.07.2020, n. 76, pubblicato nella G.U. n. 178 del 16.07.2020 – S.O. n. 24/l – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
  2. Alle procedure di appalto possono partecipare gli operatori economici, come definiti dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell’anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 32/2019, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del decreto-legge 189/2016; Ai contratti e durante l’esecuzione delle opere si applicano le disposizioni previste dall’art. 16 del decreto-legge 32/2019 e del richiamato art. 30 del decreto-legge 189/2016; Nei contratti vanno inserite espressamente le clausole in tale ultimo articolo afferenti la tutela di legalità e trasparenza.
  3. Con cadenza trimestrale, i soggetti attuatori, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 8, provvedono a comunicare al Commissario Straordinario gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l’aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inseriti nell’allegato 1 alla presente ordinanza, assicurando altresì la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.
  4. Il Commissario resta estraneo da qualsivoglia responsabilità scaturente dai rapporti instaurati tra gli Enti proprietari, soggetti attuatori, ed i professionisti e gli operatori economici individuati.

Articolo 4
Modalità di erogazione del contributo

  1. Il contributo, determinato sulla base del quadro economico del progetto esecutivo approvato e comunque entro i limiti dell’importo programmato, è erogato in favore dell’Ente in qualità di soggetto attuatore, il quale, oltre ad assicurare il principio della tracciabilità finanziaria, dovrà rendicontare con cadenza semestrale tutte le spese effettuate a valere sul contributo concesso.
  2. Le economie derivanti dai ribassi d’asta dell’intervento rientrano nella disponibilità del Commissario straordinario, il quale può autorizzarne l’utilizzo anche per eventuali varianti in corso d’opera senza maggiori oneri a carico dello stesso.

Articolo 5
Efficacia

  1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania e all’Ufficio del Genio Civile di Catania quali organi periferici dei rispettivi Assessorati, e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ai Comuni interessati, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Commissariale ed all’albo pretorio dei Comuni dell’area interessata dal sisma ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale.
  2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario
dott. Salvatore Scalia

 

Allegati