Circolare n°36 del 8/01/2025

Ammissibilità, ai fini del calcolo delle superfici residenziali, dei “ballatoi”

Si segnala che in più pratiche di contributo sono state considerate ammissibili, ai fini del calcolo delle superfici non residenziali, aree esterne che, invece, ai sensi dell’art. 6 c.10 dell’Ord. 30/2021 “non sono ammesse a contributo” (come ulteriormente chiarito nella Circolare n. 1 del 10/09/2021).
Si è riscontrato più volte che l’errata identificazione di queste superfici accessorie come “ballatoio” pare abbia indotto l’istruttore a considerarle come ammissibili con il conseguente rischio di erogare somme superiori al dovuto e, comunque, di procedere alla correzione e riformulazione dei dati.
Si richiama, pertanto, alla corretta definizione dell’elemento architettonico “ballatoio”, univocamente distinto nel REGOLAMENTO TIPO EDILIZIO UNICO (art. 2, legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i.- art.29 legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e s.m.i – ALLEGATO “A”) che così recita:
«Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto».
Si tratta chiaramente di un elemento aggettante, facente parte della struttura del fabbricato, avente funzione di distribuzione alle diverse unità abitative poste allo stesso piano; è strutturalmente simile ad un balcone, si differenzia da questo solo per la funzione: mentre il balcone è di accesso privato e comunica solo l’unità abitativa di cui fa parte, il ballatoio è di accesso comune a tutte le unità che vi si affacciano e costituisce corridoio esterno di distribuzione alle stesse.

Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia

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